Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25-05-1999
DECRETO 8 aprile 1999
Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 10 maggio 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 6 maggio 1991, concernente: "Norme per la profilassi di malattie
animali";
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 3 agosto 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del 19 agosto 1991, concernente il "Riconoscimento del centro per lo
studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e
neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza
nazionale";
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99
del 30 aprile 1997, concernente: "Misure integrative per la
sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli
animali";
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 4 agosto 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227
del 29 settembre l 997, concernente: "Misure integrative per la
profilassi della scrapie";
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 15 giugno 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171
del 24 luglio 1998, concernente: "Misure sanitarie di protezione
contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante
l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a
rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina
provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative
modalita' di distruzione";
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2,
comma 3;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e in
particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 20 luglio 1989, n.
298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
198 del 25 agosto 1989, e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza telegrafica del Ministro della sanita' diffusa
con nota n. 899 del 26 marzo 1998, con la quale sono state adottate
severe misure di polizia sanitaria per i focolai di scrapie
registrati in Italia fino a tale data;
Considerato che, a seguito del verificarsi di ulteriori casi di
scrapie in allevamenti nazionali, rispetto a quelli di cui
all'ordinanza telegrafica sopracitata, e' opportuno dettare norme
unitarie di polizia sanitaria da applicare nei casi di sospetto e di
comparsa della malattia;
Vista la decisione della Commissione 98/272/CE del 23 aprile 1998,
che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle
encefalopatie spongiformi animali, mediante il quale sara' possibile
valutare l'incidenza della scrapie nella popolazione ovina e caprina
nazionale, e conseguentemente adeguare le misure sanitarie disposte;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono
da considerare sospetti di scrapie segni comportamentali o
neurologici riscontrati in ovini e caprini di eta' superiore ai
dodici mesi, per i quali non sia possibile escludere la diagnosi
della malattia sulla base della risposta alla terapia o degli esami
di laboratorio.
2. Il sospetto di scrapie deve essere immediatamente comunicato
alla regione, al Ministero della sanita', all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio e al Centro di
referenza.
Art. 2.
1. Ricevuta la comunicazione del sospetto di scrapie, l'autorita'
sanitaria competente per territorio dispone i provvedimenti di cui
all'art. 10 del regolamento di polizia veterinaria, e in particolare:
a) il sequestro dell'allevamento;
b) l'identificazione individuale di tutti gli ovini e caprini
presenti nell'allevamento e relativo censimento;
c) l'isolamento degli animali sospetti dagli animali sani, fino al
completamento delle operazioni di abbattimento di cui all' art. 3;
d) il divieto di spostamento degli ovini e caprini presenti
nell'allevamento;
e) in caso di parti che avvengono nel periodo intercorrente tra la
comunicazione ufficiale di sospetto e l'esito delle indagini di
laboratorio, la distruzione delle placente e la disinfezione delle
aree destinate ai parti con uno dei disinfettanti indicati all'art.
4.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, vengono revocati qualora gli
esami diagnostici effettuati conformemente all'art. 3 diano esito
negativo per scrapie.
Art. 3.
1. Oltre a quanto previsto all'art. 2, l'autorita' sanitaria
competente per territorio, ricevuta la segnalazione del sospetto di
scrapie, dispone l'immediato abbattimento degli animali sospetti e il
prelievo di idonei campioni per gli esami diagnostici. I campioni
devono essere prelevati da tutti gli animali sospetti e devono essere
accompagnati dalla scheda clinica di cui all'allegato 1.
2. Gli esami diagnostici sono effettuati presso i laboratori
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio
oppure presso i laboratori del Centro di referenza. In ogni caso,
esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio facenti parte dell'unita' di intervento locale, istituita
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 27 gennaio 1997, dovranno
fornire idonee indicazioni sulle tecniche di prelevamento dei
campioni e sulle corrette modalita' del loro invio al laboratorio.
3. In caso di risultato positivo all'esame diagnostico per scrapie
effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente
per territorio, i relativi campioni devono essere inviati al centro
di referenza per la conferma della diagnosi. In caso di risultato
negativo per scrapie il centro di referenza deve comunque essere
informato, anche della eventuale altra diagnosi formulata, ai fini
della tenuta del registro delle encefalopatie animali di cui all'art.
2, comma 1, lettera e), del decreto 27 gennaio 1997. In ogni caso,
deve essere inviata al centro di referenza la scheda clinica di cui
al comma 1.
4. In caso di conferma diagnostica, il centro di referenza ne da'
comunicazione immediata all'unita' sanitaria locale competente per
territorio, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale
competente per territorio e al Ministero della sanita'.
5. Le carcasse degli animali di cui al comma 1 devono essere
distrutte mediante incenerimento.
6. Ai fini del comma 5, e fermo restando l'obbligo del successivo
incenerimento del materiale ottenuto, possono essere utilizzati gli
impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a),
dell'ordinanza 15 giugno 1998, recante misure di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Art. 4.
1. L'autorita' sanitaria competente per territorio, quando la
diagnosi di scrapie e' ufficialmente confermata, dispone, a
completamento delle misure previste dagli articoli 2 e 3, che:
a) tutti gli ovini e caprini presenti nell'allevamento infetto
siano al piu' presto abbattuti sotto controllo ufficiale e le
relative carcasse siano distrutte mediante incenerimento in impianti
preventivamente individuati dall'autorita' sanitaria regionale;
possono essere utilizzati, in attesa del reperimento di impianti
idonei all'incenerimento e fermo restando l'obbligo del successivo
incenerimento dei prodotti ottenuti, gli impianti di pretrattamento
di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno
1998;
b) siano effettuate le opportune disinfezioni con ipoclorito di
sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M, con particolare attenzione
alle aree destinate ai parti; ove possibile, le strutture mobili e i
materiali infiammabili saranno distrutte mediante incenerimento;
c) il latte prodotto nell'allevamento fino al completamento delle
operazioni di abbattimento di cui alla lettera a) sia escluso dal
consumo umano e, nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato per
l'alimentazione di animali dell'azienda infetta, sia trattato con uno
dei disinfettanti indicati alla lettera b) prima dello smaltimento.
La raccolta del latte destinato allo smaltimento deve avvenire in
contenitori a perdere oppure disinfettabili con uno dei disinfettanti
di cui al punto b);
d) sia effettuata l'indagine epidemiologica utilizzando il
formulario di cui all'allegato 2 al presente decreto. Copia del
formulario compilato deve essere trasmessa al centro di referenza.
2. Per motivi di approfondimento e studio della malattia possono
essere eseguiti ulteriori prelievi sugli ovini e caprini presenti
nelle aziende infette, previa intesa con il centro di referenza e con
l'Istituto superiore di sanita'.
3. Della estinzione dei focolai di scrapie, a seguito del
completamento di quanto previsto al comma 1, deve essere data
comunicazione al Ministero della sanita' e al centro di referenza.
Art. 5.
1. Il ripopolamento degli allevamenti infetti da scrapie e'
consentito, dopo il completamento delle operazioni di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a) e b), con animali provenienti da allevamenti:
a) ufficialmente indenni da brucellosi;
b) nei quali nessun animale della specie ovina e caprina sia stato
introdotto nel corso degli ultimi due anni, oppure nei quali i
registri aziendali consentano di individuare le aziende di
provenienza degli animali della specie ovina o caprina introdotti nel
corso degli ultimi due anni. In tale ultimo caso, anche le aziende di
provenienza degli animali devono soddisfare i requisiti di cui al
presente articolo;
c) non contigui ad allevamenti infetti da scrapie;
d) nei quali il servizio veterinario competente per territorio
abbia accertato mediante esame clinico degli animali delle specie
ovina e caprina presenti, l'assenza di casi neurologici riferibili ad
encefalopatie spongiformi;
e) nei quali le informazioni epidemiologiche raccolte tramite il
questionario di cui all'allegato 3 del presente decreto, suggeriscano
l'assenza di scrapie nell'allevamento. Copia del questionario
compilato deve essere trasmessa al centro di referenza;
f) che non conducano pascolo vagante o in promiscuita' con altri
greggi.
2. Negli allevamenti ripopolati a seguito di un focolaio di scrapie
il servizio veterinario competente per territorio effettua vigilanza
almeno semestrale, che deve comprendere almeno un controllo clinico
di tutti i soggetti presenti, per i cinque anni successivi al
ripopolamento.
Art. 6.
1. Ai proprietari degli animali della specie ovina e caprina
abbattuti e distrutti ai sensi del presente decreto viene corrisposto
l'indennizzo previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal
decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche.
Art. 7.
1. Il presente decreto si applica anche ai focolai di scrapie
insorti nel periodo intercorrente tra il 26 marzo 1998 e la data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997 e' abrogato.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 1999
p. Il Ministro: Mangiacavallo
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 97